DECRETO COSTITUZIONE GLI – GLO – A.S. 2024-25
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);
VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
VISTA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107);
VISTO il D.lgs. n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
VISTO l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);
CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;
VISTO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “ Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTO il D.lgs. n.96 del 7 agosto 2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
VISTO il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017”.
RICHIAMATO l’art. 10 del D.lgs n. 66/2017 così come modificato dal D. Lgs n. 96/2019 che all’art.10 demanda ai Dirigenti Scolastici la procedura di valutazione sul contingente di sostegno che necessita nella scuola e la costituzione (art. 9 comma 10) dei gruppi di lavoro operativi (GLO) al fine della definizione dei PEI e la proposta di quantificazione delle ore di sostegno;
CONSIDERATA la complessità delle tematiche inerenti l’inclusione degli alunni disabili, con certificazione disturbo specifico dell’apprendimento e B.E.S. individuati dai consigli di classe al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal D.M. 27 dicembre 2012e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione;
AL FINE di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”; Tenuto conto delle competenze e delle esperienze dei componenti del GLO;
CONSIDERATO l’organigramma dell’Istituto;
TENUTO CONTO della presa di servizio dei docenti di sostegno in organico di diritto e di fatto per l’a.s.
2023/2024;
DECRETA
La costituzione del GLI e del GLO come segue.
Art. 1 – Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
È costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all’integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l’Istituto Comprensivo “Paliano” di Paliano (FR). Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI).
Art. 1.1 – Composizione del GLI.
Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione/ realizzazione del Piano per l’inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
Art. 1.2 – Funzioni del GLI.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; ✓ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica con il GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.
Art. 1.3 – Convocazione e Presidenza del GLI.
Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dall’ins. Funzione strumentale per l’inclusione, su sua delega. Si riunirà:
- in seduta plenaria due volte l’anno, entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il PAI costituito, ed entro maggio, per redigere il PAI per l’anno dell’anno successivo;
- per riunioni straordinarie in caso di necessità, (anche in versione di GLI tecnico).
Il gruppo resta in carica un anno. Di ogni seduta viene redatto un verbale. Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, inserita nel Piano per l’inclusività.
Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione dell’Inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità. (D.lgs.
96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.lgs. 66/2017).
Art. 2.1- Composizione del GLO.
Il gruppo di lavoro è composto (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92): dal Consiglio di Classe “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale”, “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe”; “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL, specialisti Enti locali, Associazioni.
Art. 2.2 – Funzioni del GLO.
Il GLO svolge le seguenti funzioni:
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
- Supporto al Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del PAI;
- Supporto ai docenti contitolari ed ai consigli di classe nell’attuazione del PEI;
- Monitorare e verificare il PEI;
- Approvare il PEI – È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI. I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.
- Rilevazione dei BES presenti nella classe;
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e predisposizione di ulteriori piani d’intervento;
- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie digestione delle classi;
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado d’Inclusività della scuola;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal GLO sulla base delle effettive esigenze;
- Elaborazione di proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni BES;
- Interfaccia con la rete CTS e dei servizi sanitati e locali territoriali per l’implementazione di azioni di sistema.
Art. 2.3 – Convocazione e Presidenza del GLO.
È compito del Dirigente Scolastico emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare. Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico o all’insegnante Funzione strumentale per l’Inclusione o al coordinatore di classe (in assenza della F.S.), su delega del Dirigente. Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico, il quale è tenuto a convocare tutte le componenti che costituiscono il Gruppo di lavoro. Il gruppo resta in carica un anno e si riunisce mediamente due o tre volte l’anno o quando se ne ravvisi la necessità. Di ogni seduta viene redatto un verbale.
Si riunirà:
- in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti
- in seduta ristretta solo con i docenti.
Art. 3 – Pubblicazione Atti.
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito web di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
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