Oggetto: Programmazione permessi legge 104/92 – anno scolastico 2024/2025.
Si comunica ai lavoratori destinatari dei benefici di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, quanto novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010 e dall’art. 7 circolare n. 13/2010 Dipartimento della Funzione Pubblica “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Si invita pertanto il personale interessato a produrre pianificazioni mensili da presentare all’inizio di ciascun mese (Circolare applicativa dell’Inps n. 45 dell’1.03.2011 punto 2.1, Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni, per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di consentire l’organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell’Amministrazione.
Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “…. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. ” L’utilizzo dei permessi a scopo personale profila, infatti, una condotta censurabile e lesiva della buona fede: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile, ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che configura l’ipotesi dell’abuso di diritto.
Tanto si chiede per l’organizzazione delle sostituzioni.
Si ricorda, inoltre, che per il personale della scuola non è possibile fruire consecutivamente di permessi retribuiti per Legge 104/92, ferie e/o riposi compensativi: gli istituti giuridici menzionati non possono coesistere e devono essere applicati alternativamente. Si rammenta inoltre che le diverse tipologie di permesso non possono essere cumulabili. Il personale che non usufruisce dei permessi in maniera sistematica può continuare a produrre domanda al bisogno con il massimo di preavviso possibile.
Si confida nel senso di responsabilità e nella professionalità del personale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
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