Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

Avatar utente

Antonietta Cozzolino

Personale amministrativo

0

Premessa
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della Costituzione
Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo
motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha
subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che
regolano la materia.
1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal
tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione
delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli
scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la
fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla
possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale
secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a
trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA
supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
a. Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e
non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie
non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
i. decesso;
ii. malattia e infortunio;
iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Modalità di fruizione delle ferie
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
1) Periodi di fruizione:
a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni, quali:
i. vacanze natalizie;
ii. vacanze pasquali;
iii. ponti e festività;
iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche
programmate).
2) Ferie durante l’attività didattica:
a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle
seguenti condizioni:
i. le ferie devono essere state maturate;
ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per
l’amministrazione.
3) Docenti con contratto fino al 30 giugno:
a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
b. In assenza di domanda volontaria o di provvedimento esplicito del Dirigente scolastico, non si avrà
diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati
e i giorni di fruizione possibile.
4) Docenti con contratto fino al 31 agosto:
a. non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla
norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle
ferie maturate.
5) Supplenti brevi e saltuari:
a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale
rimangono in vigore le precedenti normative.
Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato
con contratto fino al 30 giugno.
Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente
sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per
la gestione delle ferie:
1) si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie;
2) come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte
dell’informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa
perdere il diritto all’indennità sostitutiva. L’istituto non è tenuto a corrispondere tale
indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.
Si invita – alla luce di quanto sopra – il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare
attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda
che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per
garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documenti