Circolare 16

DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE

DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE

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Mariella Morelli

Dirigente Scolastico

Ai docenti

– Al personale ATA

– Agli alunni

– Alle famiglie degli alunni

– Ad esterni, visitatori,

– A chiunque si trovi a frequentare

i locali e le pertinenze dell’istituto

– Al sito web

 

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE

 

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica.

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

 

Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

  1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
  2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettronichenei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
  3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniariedi cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:

  • fumare in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto;
  • utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell’Istituto.

Il divieto riguarda tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.

È del tutto evidente che è vietato uscire dalle porte della scuola per fumare durante l’orario scolastico.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

 I responsabili di plesso, nonché i componenti lo STAFF del DS, sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariella Morelli

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