Si comunica che per usufruire dei permessi riconosciuti dal CCNL e presentare istanza al Dirigente Scolastico si dovrà utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo Sportello Digitale di Nuvola, accedendo dal portale Nuvola, con il proprio codice utente e la propria password (i docenti dovranno usare le credenziali di accesso al Registro Elettronico), alla sezione modulistica.
Al fine di consentire in tempi congrui e ragionevoli l’organizzazione del servizio, il personale dovrà inoltrare le richieste con congruo anticipo e comunque entro tre giorni precedenti la data dell’assenza.
La mancata presentazione dell’istanza comprometterà l’adeguata organizzazione del servizio, ledendo, di conseguenza, il diritto allo studio degli alunni.
Nel caso di assenza non programmata verificatasi nel medesimo giorno della comunicazione, l’interessato dovrà anche avvisare telefonicamente la segreteria del personale tramite il centralino dell’Istituto al numero 0775/577257.
Si raccomanda altresì di informare contestualmente i responsabili di plesso per consentire di predisporre le sostituzioni.
Si ricorda che l’art 17 c.10 del CCNL/2007 tuttora in vigore, confermato anche nel CCNL 2016/18 recita: “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.
Tale disposizione riguarda tutto il personale, anche con contratto a tempo determinato, che ha l’obbligo di comunicare “tempestivamente” l’assenza.
È utile precisare inoltre che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale. Pertanto, nel caso del personale docente, se il dipendente il giorno in cui informa la scuola dell’assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi, ha comunque l’obbligo di comunicare l’assenza entro l’orario di apertura della scuola e, in ogni caso, prima che in quel giorno inizino le lezioni.
Il docente in malattia deve comunicare non solo l’assenza, ma anche la durata della stessa. La condotta del dipendente pubblico, infatti, deve attenersi al rispetto dell’interesse pubblico; pertanto, il docente deve mettere la scuola nelle condizioni di attuare le sostituzioni.
Si ricorda, altresì, che nel caso di ferie o giorni di permesso per motivi personali o familiari è necessario un colloquio preventivo con la Dirigente (previo appuntamento con la Scrivente).
Le esigenze di permesso breve vanno comunicate al Referente di plesso.
Si precisa, infine, che il personale non può allontanarsi dal posto di lavoro senza l’autorizzazione del responsabile di plesso, del DS o del DSGA (nel caso del personale ATA). Nei casi eccezionali verranno annotati su un registro cartaceo i permessi brevi fruiti ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006/09.
È, infatti, previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. (Es. se un docente ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).
Tali permessi dovranno essere limitati ai casi di effettiva necessità, non altrimenti risolvibili e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
I permessi vanno recuperati entro i 2 mesi lavorativi successivi a quello della fruizione. Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno non può superare l’orario di cattedra.
Per il personale ATA il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettante gli per il numero di ore non recuperate. L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori). È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Per i docenti va identificata nell’ora di lezione. Per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore
Per eseguire correttamente gli adempimenti amministrativi previsti si riportano ulteriori indicazioni operative per alcune tipologie di assenze.
Assenza per malattia: deve essere comunicata telefonicamente (tra le ore 7.45 e le ore 08:00):
in segreteria prima dell’inizio delle lezioni, qualunque sia l’orario di servizio previsto per il singolo dipendente per quella giornata, specificando il Plesso in cui si presta servizio e la presunta durata della malattia;
ai referenti di plesso per consentire agli stessi di organizzare le opportune sostituzioni.
La richiesta attraverso Nuvola, andrà attivata lo stesso giorno e quanto prima dovrà essere comunicato, tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail istituzionale fric827005@gmail.com,
purché se ne verifichi la ricezione, il certificato medico di giustificazione dell’assenza, con indicazione della sola prognosi.
Permessi retribuiti: devono essere richiesti con anticipo, (di norma almeno 3/4 gg. prima):
al Dirigente Scolastico (personale docente);
al Dirigente Scolastico e al DSGA (personale ATA).
Ottenuto l’assenso si può attivare la procedura amministrativa attraverso Nuvola utilizzando la richiesta specifica.
Visite specialistiche: per la richiesta di visita specialistica il dipendente può scegliere tra 2 opzioni diverse che producono effetti amministrativi ben distinti.
a) Il dipendente con contratto a tempo indeterminato e/o determinato può richiedere uno dei tre giorni di permesso retribuito per effettuare la visita specialistica (Permessi retribuiti). È necessario allegare autocertificazione indicando nella motivazione che si tratta di visita specialistica. Tale procedura non comporta alcuna decurtazione stipendiale.
b) Il dipendente può richiedere il giorno di malattia per effettuare la visita specialistica (Assenza per malattia). È necessario autodichiarare che la visita non si può effettuare al di fuori dell’orario di servizio. Tale autocertificazione eviterà di attivare la visita fiscale per il giorno richiesto. Questa procedura comporta la decurtazione stipendiale giornaliera – (variabile in funzione della tipologia di dipendente e degli anni di servizio).
Quest’ultima opzione prevede che il dipendente, dopo aver effettuato la visita, trasmetta via mail alla scuola o personalmente alla Dirigente il certificato rilasciato dall’ente (pubblico o privato) che ha effettuato la visita specialistica con l’indicazione del giorno e dell’ora. c) Il solo personale ATA può richiedere per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, anche specifici permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro (art. 33 del CCNL Scuola del 19.4.2018).
Congedo per malattia del figlio: l’assenza va comunicata telefonicamente con le stesse modalità descritte in precedenza nel caso di assenza per malattia del dipendente. È necessario che il dipendente trasmetta via mail alla scuola la scansione in pdf del certificato (no formato foto).
Congedo parentale: deve essere richiesto/comunicato almeno 5 giorni prima.
Si ringrazia della collaborazione
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
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