Al fine di garantire un’applicazione omogenea della nuova normativa sulla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica e assicurare una corretta attuazione delle disposizioni in materia, si informano le famiglie degli alunni sulle nuove disposizioni.
La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti: – mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. – elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
In caso di mancata iscrizione il Sindaco, identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti, ammonisce il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione invitandolo a ottemperare alla legge.
In caso di elusione dell’obbligo di istruzione ai sensi dall’art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:
– coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
– ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione.
Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.
Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi
con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
Ciò evidenziato si auspica la collaborazione delle famiglie per un’azione tempestiva e coordinata al fine di offrire risposte efficaci e capaci di prevenire la dispersione scolastica.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
Circolare 28
Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”
Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Cai
Antonietta Cozzolino
Personale amministrativo