Circolare

PRESCRIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

PRESCRIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

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Mariella Morelli

Dirigente Scolastico

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Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica.
È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:
 fumare in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto;
 utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell’Istituto.
Il divieto riguarda tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.
Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.

È del tutto evidente che è vietato uscire dalle porte della scuola per fumare durante l’orario scolastico.
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
È compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto:
a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate;
b. le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
c. individuare l’ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00;
d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
e. controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
f. i soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico.

L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

Procedimento di accertamento:
a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all’accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità.
b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l’avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla
segreteria amministrativa.
c. Qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sanzioni: ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.
a. L’infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro.
b. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all’art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
c. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
d. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l’ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
e. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
f. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.
Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.
Ricorsi: il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:
• se ritiene fondato l’accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
• se ritiene non fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli