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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2023-2024
Normativa di riferimento:
• L. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
• D. Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, leGera i) della L. 107/2015;
• DD.MM. 741/2017 che regolamenta l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e il
742/2917 che regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di
istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola
primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
• Circolare MIM prot. 41554 del 7.02.2023
Commissione d’Esame
Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame articolata in
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di Classe (compresi i
docenti di IRC e di attività alternativa). Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività
di potenziamento e di arricchimento dell’offerta formativa. Eventuali sostituzioni sono disposte dal
Presidente tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.
Svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico o un docente collaboratore del
dirigente.
La commissione d’esame predispone le prove d’esame e i criteri per la correzione e la valutazione delle
prove stesse. Per ogni prova scritta, la commissione sorteggia la traccia da proporre ai candidati.
La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzare durante le prove scritte,
dandone preventiva comunicazione scritta al candidato
Calendario delle operazioni d’esame
Il calendario delle operazioni d’esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi,
colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente scolastico e comunicato al Collegio.
ESAME DI STATO Di cosa consta l’esame
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del
DM 741/2017;
c) la prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9);
d) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (D.M. 741/2017 art. 7)
La prova di italiano è volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il
corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia una terna da proporre ai candidati.
Ciascun candidato poi sceglie, entro la terna sorteggiata, la traccia che preferisce.
Ogni terna avrà tre tracce che riflettono tre tipologie di testo:
1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario
indicato nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere
fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di
riformulazione.
LA PROVA SCRITTA LOGICO-MATEMATICA (D.M. 741/2017 art. 8)
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche è finalizzata ad accertare la capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite in diverse
aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Ogni traccia deve essere riferita alle
seguenti tipologie: deve essere strutturata con quesiti che rientrino nelle seguenti tipologie:
1. Problemi Matematici in cui vengono fatte una o più richieste;
2. Quesiti a Risposta Aperta con possibilità per lo studente di argomentare il procedimento e la
soluzione
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una
dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle tre tipologie e nel giorno di
effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
LA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (DM 741/2017, ARTICOLO 9)
La prova scritta in lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per
la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili
ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese,
A1 per la seconda lingua comunitaria).
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.
IL COLLOQUIO (D.M. 741/2017 art. 10)
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
In particolare, la sottocommissione, in maniera collegiale, pone grande attenzione alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e
significativo tra le varie discipline di studio. Inoltre, sempre durante il colloquio vengono valutate le
competenze dell’alunno/alunna in lingua straniera, in educazione civica.
In definitiva, il colloquio avrà lo scopo di verificare nell’allievo il possesso del sapere unitario e delle
capacità logiche ed espressive possedute ed il grado di maturazione raggiunto. Allo scopo di mettere
l’allievo nella condizione psicologica più favorevole, esso potrebbe avere inizio con la trattazione di un
argomento a scelta del candidato ma anche da un lavoro tecnicopratico
o grafico svolto durante l’anno o da un argomento riguardante esperienze reali del ragazzo. La
durata della prova è contenuta nell’arco di circa venti minuti.
Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento.
Candidati con disabilità
Per i candidati con disabilità la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a
comportamento, discipline ed attività svolte.
PROVE D’ESAME: gli alunni sostengono l’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi o altri ausili
utilizzare nell’arco dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI.
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della commissione, la sottocommissione può predisporre
prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del
diploma.
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli
esami ed è valido come titolo per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del
riconoscimento del credito formativo.
DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all’albo non viene fatta menzione della differenziazione delle
prove.
Candidati con disturbi specifici di apprendimento
La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.
PROVE D’ESAME: per gli alunni con DSA possono essere previsti tempi più lunghi o utilizzo di strumenti
compensativi, solo se previsti nel PDP e utilizzati nel corso dell’anno scolastico.
PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA SOSTITUTIVA: nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua
straniera indicata nella certificazione di DSA, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della
prova orale sostitutiva.
DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUE: in casi di particolari gravità, su richiesta della famiglia e conseguente
approvazione del consiglio di classe, si può esonerare l’alunno dalle lingue straniere. In sede d’esame
verranno sostenute prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma.
DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all’albo non viene fatta menzione della differenziazione delle
prove.
VALUTAZIONE FINALE (D.M. 74172017 art. 13)
La sottocommissione calcola la media tra i voti delle prove scritte e del colloquio, senza applicare
arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla
media, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e
proposto alla commissione in seduta plenaria, che delibera il voto finale in decimi.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale
di almeno sei decimi
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte
ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore. 5. La
commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
ATTRIBUZIONE DELLA LODE
Art. 4, c. 3, O.M. n. 52/2021 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Criteri per l’attribuzione della lode:
➢ essere stati ammessi agli esami con valutazione 10/10
➢ aver riportato 10/10 nelle prove scritte e nel colloquio orale
➢ almeno 2 criteri tra i seguent
– Andamento costante/in progressione nel triennio;
– Atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell’esperienza scolastica;
– Ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti;
ESITO DELL’ESAME
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode
qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente
per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono
gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di
mancato superamento dell’esame stesso.
Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non
viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con
disturbi specifici dell’apprendimento.» (O.M. 14 marzo 2022, n. 64, art. 3, commi 3 e 4)
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
A seguito della sperimentazione iniziata nell’ a.s. 2014/2015, relativa all’adozione di un modello in
linea con le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione” e con le Competenze Chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, verrà
compilato un modello nazionale per la Certificazione delle Competenze, da rilasciare al termine della
terza classe di Scuola Secondaria di primo grado agli alunni che supereranno l’Esame di Stato con
esito positivo.
La valutazione è espressa in 4 livelli descrittivi: 1-iniziale / 2-base / 3-intermedio / 4avanzato e
prevede il contributo di tutte le discipline sulla base dei dati acquisiti attraverso la realizzazione di
Unità di Apprendimento.
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo
scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato. Per gli
alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è
integrata da una sezione in cui viene descritto il livello raggiunto dall’ alunno e dall’alunno nelle prove
a carattere nazionale per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI,
in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporto il significato degli enunciati di
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della
classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.
Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle
alunne e agli alunni che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
qualità di candidati privatisti.
CANDIDATI ASSENTI E PROVE SUPPLETTIVE
«1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentata motivi, la
commissione prevede una sessione supplettiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e,
comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione
connessa all’andamento della situazione epidemiologica.» (O.M. 14 marzo 2022, n. 64, art. 9.).
Segreteria
Personale amministrativo