OGGETTO: Prescrizioni per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL in indirizzo, si notificano le prescrizioni per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’Istituto Comprensivo Paliano.
La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
La presente circolare disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’Istituto comprensivo Paliano in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:
- Art. 4 DI. n. 104 del 12 settembre 2013
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005)
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n° 584 dell’11.11.1975
2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO
È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.
3. DESTINATARI
La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
4.LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto.
5. SIGARETTE ELETTRONICHE
È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto.
6. DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA
È del tutto evidente che è vietato uscire dalle porte della scuola per fumare durante l’orario scolastico.
7. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO
È compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto:
a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate;
b. le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
c. individuare l’ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00;
d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
e. controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
f. i soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.
8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all’accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità.
b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l’avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento,secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.
c. Qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. SANZIONI
Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.
a. L’infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro.
b. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all’art. 4, comma 2 del DI. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a. | soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
c. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
d. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l’ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
e. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
f. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari. Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.
10. RICORSI
Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:
* se ritiene fondato l’accertamento, determina — con decisione motivata — la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
* se ritiene non fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
Rita Biancone
Docente